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Diagnosi energetica per le aziende obbligatoria entro il 5 dicembre

18/11/2015
Chi sono i soggetti che devono eseguire un audit energetico e a quali sanzioni vanno incontro in caso di mancato adempimento.
Una diagnosi energetica è un importante strumento di analisi energetica che ha a disposizione un'impresa: permette di capire quali sono i consumi di un’azienda e come sono distribuiti in modo da intervenire per ridurli. Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sancisce l’obbligo di effettuare la diagnosi energetica per le grandi imprese e per le aziende a forte consumo di energia.

Per chi è obbligatoria la diagnosi energetica?
  • Per le grandi imprese: sono considerate tali quelle con più di 250 dipendenti oppure con un fatturato superiore a 50 milioni di euro (tenendo conto anche delle imprese collegate o associate). L’azienda è obbligata a eseguire la diagnosi energetica entro il 5 dicembre solo se la condizione di grande impresa si è verificata nei due anni di esercizio precedenti (2014 e 2013).
  • Per le imprese a forte consumo di energia, cosiddette energivore: sono quelle che beneficiano degli incentivi per gli energivori sugli oneri di sistema (devono effettuare l’audit entro il 5 dicembre 2015 se erano iscritte nell’elenco energivori nel 2014).
Queste due categorie di aziende hanno l’obbligo di far eseguire una diagnosi energetica entro il 5 dicembre e successivamente ogni 4 anni. La diagnosi deve essere effettuata da una società di servizi energetici (ESCO – Energy Service Company), da esperti in gestione dell’energia (EGE) o da auditor energetici, nei siti produttivi che si trovano sul territorio nazionale.

Quali sanzioni per chi non rispetta l’obbligo?
  • Per le imprese che non effettuano la diagnosi energetica: sanzione amministrativa pecuniaria da € 4.000 a € 40.000.
  • Per le imprese che non effettuano la diagnosi energetica in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 102: sanzioni amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 20.000.
Le diagnosi effettuate in precedenza sono valide retroattivamente fino a 4 anni dalla scadenza del 5 dicembre 2015.