Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 165110/2017, che sostituisce quello dello scorso 8 giugno modificato dalla cosiddetta manovra correttiva, si introduce la possibilità per i contribuenti che rientrano nella “no tax area” e sono quindi esclusi dall’imposizione IRPEF, per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), di cedere il credito relativo all’Ecobonus condominio a banche e intermediari finanziati, oltre che a fornitori e imprese edili. Il credito non può invece essere ceduto in nessun caso alle Pubbliche Amministrazioni.
Il credito d’imposta cedibile è pari alla detrazione delle spese, all’imposta lorda, sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021:
- nella misura del 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio;
- nella misura del 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici.
I condomini che ricadono nella no tax area possono inoltre cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Il limite massimo di spesa a cui applicare la detrazione è pari a 40mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Il condòmino che intende cedere il credito d’imposta deve comunicare all’amministratore di condominio l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario indicandone anche denominazione e codice fiscale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’amministratore comunica annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata, e consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.