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Ecobonus e Sismabonus, al via la cessione del credito tramite sconto in fattura

01/08/2019
Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate illustra le modalità per esercitare l’opzione.

È stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento contenente le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito introdotte del Decreto Crescita.

L'art. 10 del DL Crescita prevede infatti, per i soggetti aventi diritto alle detrazioni fiscali spettanti per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus), di optare per un contributo di  pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuati gli interventi, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni.

Il provvedimento attuativo sottolinea che non c'è l’obbligo da parte del fornitore di accettare la cessione del credito, che resta opzionale.
Altri punti di interesse contenuti nel provvedimento sono:
  • l’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni;
  • la comunicazione dell’esercizio dell’opzione è comunicata dal soggetto avente diritto alle detrazioni utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure inviata (anche tramite posta elettronica certificata) per il tramite degli uffici dell’Agenzia utilizzando l’apposito modulo;
  • l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessive sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo; in presenza di diversi fornitori la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nei confronti di ciascuno di essi;
  • il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione. in cinque quote annuali di pari importo;
  • il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto; successivamente alla conferma il modello F24 è presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (vedere art.3);
  • in alternativa all’utilizzo in compensazione il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. In ogni caso è esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.
 
Per maggiori informazioni: comunicato stampa Agenzia delle Entrate
Pagina dedicata al provvedimento.