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La Legge di Bilancio proroga il Superbonus al 2022

14/01/2021
Ecobonus e Bonus Casa prorogati per tutto il 2021

Con l’approvazione della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178, Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020) sono state prorogate per tutto il 2021 le principali detrazioni fiscali attualmente in vigore (per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili ed elettrodomestici, restauro facciate, ecc.). È stata inoltre prorogata la possibilità di richiedere il nuovo Superbonus per interventi di efficienza energetica e antisismica fino al 30 giugno 2022.

Detrazioni fiscali
 
Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e per il recupero e restauro della facciata esterna degli edifici, nello specifico:
 
  • detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica. Con il comma 58 viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per avvalersi delle detrazioni fiscali al 65% per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus). Viene prorogata inoltre a tutto il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (massimale 100 mila euro) nonché la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
  • detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia. Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione al 50% (Bonus Casa, massimale 96 mila euro), per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis del TUIR;
  • detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Prorogata per il 2021 la detrazione al 50% (Bonus mobili) prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione (quindi possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione);
  • detrazioni fiscali per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Il comma 59 proroga per l’anno 2021 la detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (Bonus facciate). Il comma 60, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48 mila euro spetta, nella misura del 50%, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
 
Superbonus 110%
 
Con misure introdotte nel corso dell’esame parlamentare, viene modificata anche la disciplina del Superbonus applicabile per gli interventi di efficienza energetica ed antisismica.

Alcuni dei punti principali:
Applicazione della detrazione. Viene prorogata l’applicazione della detrazione per gli interventi di efficienza energetica, nonché quelli antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Coibentazione. Stabilisce che gli interventi di coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Unità immobiliare indipendente. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce quando un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente ovvero qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni: impianti per approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Edifici privi di attestato di prestazione energetica. Viene chiarito che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica purché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.  
Barriere architettoniche. Stabilisce che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
IACP. Proroga l’applicazione della detrazione per gli istituti autonomi case popolari che possono usufruirne per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (e non più solamente fino al 30 giugno 2022).
Edifici colpiti da eventi sismici. Viene aumentata del 50% la detrazione per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i Comuni colpiti da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 e devo sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Per i Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Impianti fotovoltaici. La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti fotovoltaici inseriti su strutture pertinenziali degli edifici.
Ulteriore proroga per altri soggetti della detrazione. Si proroga ulteriormente per alcuni soggetti la data per avvalersi dell’agevolazione fiscale: per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Maggioranze condominiali. Viene chiarito che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Attestazioni e asseverazioni. Vengono specificati i requisiti necessari ai fini del rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.
Cessione e sconto in fattura. Prevede che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o lo sconto in fattura si applichino anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati all’articolo 119 del DL Rilancio.
Misure antisismiche. Gli interventi relativi a queste misure e per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati in zona sismica 1 e 2, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% con massimale 96 mila euro.
 
Per un’analisi completa del testo della Legge di bilancio 2021 vedere: https://www.anima.it/kdocs/1997106/legge_bilancio_2021_-_analisi_testo.pdf