PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Secondo quanto disposto dall’art 4 del D.M. 16 febbraio 2016 (modalità di cui agli Allegati I e II) sono incentivabili i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici, parti di edifici o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione invernale:
a) isolamento termico di superfici opache (muri) che delimitano il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti (finestre) comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (NZEB);
f) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
PRIVATI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza energetica in edifici, parti di edifici o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione invernale:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o a integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Si ricorda che l’art. 4 prevede che:
- gli interventi sopracitati devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica;
- gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno permesso l’accesso al Conto termico non solo durante il periodo di incentivazione ma anche nei 5 anni successivi; qualsiasi variazione nel suddetto periodo deve essere comunicata al GSE il quale può far decadere il diritto a percepire l’incentivo o parte di esso e può riservarsi di recuperare le somme erogate (in nessun caso ci può essere il ricalcolo in aumento dell’incentivo riconosciuto);
- una volta ottenuti gli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (art. 4.2) non sono incentivabili altri interventi della stessa tipologia, inclusi potenziamenti, effettuati nel medesimo edificio o unità immobiliare (o fabbricato rurale o serra) e relative pertinenze per almeno 1 anno dalla stipula del contratto con il GSE relativo all’ultimo intervento.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’
art. 4 del
D.M. 16 febbraio 2016 e all’
art. 5 per le
spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo.