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Conto Termico 3.0

Incentivo stabile per la produzione di energia termica rinnovabile
08/10/2025 app, mobile, .net
Chi installa una pompa di calore può avere accesso al Conto termico.
  • È un incentivo stabile, ovvero senza scadenza
  • È usufruibile sia dai privati che dalle Pubbliche amministrazioni
Continua a leggere per approfondire:
  • I vantaggi del Conto termico
  • A chi è rivolto
  • Interventi incentivabili
  • Cosa è cambiato rispetto al Conto termico 2.0
  • Ammontare degli incentivi
  • Come accedere agli incentivi
  • Entrata in vigore del decreto e regole applicative

I vantaggi del Conto termico

  • Non ha scadenza e non subisce modifiche o proroghe;
  • Può essere richiesto da chi ha effettuato interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’incremento dell’efficienza energetica. Viene calcolato in base all’energia termica prodotta e non in base alle spese sostenute per la sostituzione di un impianto;
  • Viene erogato in una, due o cinque annualità. In particolare, il contributo viene erogato in una singola rata se l’incentivo spettante non supera i 15.000 euro.
Il Conto termico 3.0 è una versione semplificata e migliorata del precedente, datato 2016.

A chi è rivolto

Il meccanismo distingue tra:

Interventi per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici, riservati a

a) amministrazioni pubbliche, alle quali vengono assimilati gli enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico

b) soggetti privati, quali le imprese, soltanto per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (novità rispetto al Conto termico 2.0)

Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, riservati a

a) amministrazioni pubbliche, alle quali vengono assimilati gli enti del terzo settore

b) soggetti privati (imprese e cittadini), sia per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario sia per interventi su edifici residenziali.

Interventi incentivabili

Il Conto termico 3.0 incentiva interventi di piccole dimensioni finalizzati a

a. Produrre energia termica da fonti rinnovabili mediante:

  • sostituzione dell’impianto esistente con una pompa di calore elettrica o a gas
  • sostituzione dell’impianto esistente con un sistema ibrido factory made o un sistema bivalente
  • sostituzione dell’impianto esistente con generatori di calore a biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made e i sistemi bivalenti
  • installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o a integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale
  • sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore
  • sostituzione di impianti esistenti con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti
  • sostituzione di impianti esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili

b. Incrementare l’efficienza energetica mediante:

  • isolamento termico delle superfici opache
  • sostituzione delle chiusure trasparenti
  • installazione di sistemi di schermatura, ombreggiamento o filtrazione solare
  • trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB
  • sostituzione dei sistemi per l’illuminazione
  • installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici
  • installazione di colonnine di ricarica privata dei veicoli elettrici, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell’impianto esistente con una pompa di calore elettrica
  • installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell’impianto esistente con una pompa di calore elettrica.

I soggetti privati che effettuano interventi su edifici appartenenti all’ambito non-residenziale e la Pubblica Amministrazione possono accedere a entrambe le macro-categorie di interventi. I soggetti privati che effettuano interventi su edifici appartenenti all’ambito residenziale possono invece accedere solo agli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Per approfondimenti si rimanda agli artt. 5 e 8 del DM 7 agosto 2025.
Le pompe di calore, essendo tecnologie rinnovabili in grado di fornire energia termica per la climatizzazione invernale degli edifici, sono ammesse all’incentivazione del Conto termico.

Cosa è cambiato rispetto al Conto termico 2.0?

Cosa è cambiato rispetto al Conto termico 2.0?

  • È stata introdotta la distinzione tra ambito residenziale e ambito terziario. Nel perimetro del secondo rientrano anche gli edifici appartenenti all’ambito industriale. La distinzione è propedeutica a permettere di accedere agli interventi di incremento dell’efficienza energetica anche ai soggetti privati che effettuano interventi su edifici appartenenti all’ambito terziario (es. imprese che desiderano efficientare il proprio stabile).
  • Sono stati introdotti i concetti di pompa di calore add-on e di sistema bivalente. La pompa di calore add-on consiste in una pompa di calore installata a integrazione di una caldaia a condensazione a gas già esistente. Un sistema bivalente è invece un sistema costituito da un nuovo generatore principale a pompa di calore abbinato a un nuovo generatore secondario a condensazione o a biomassa; a differenza dei sistemi ibridi factory made non è vincolante che le due unità siano del medesimo produttore. 
  • Tra le spese ammissibili per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache vengono ricompresi anche i costi legati all’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, quanto questi rappresentano la soluzione tecnica più conveniente per superare la formazione di muffe e condense interstiziali.
  • Sono stati esclusi gli interventi di sostituzione dell’impianto esistente con generatori di calore a condensazione.
  • Sono stati introdotti nuovi interventi sia per l’incremento dell’efficienza energetica (installazione di colonnine di ricarica dei veicoli; installazione di pannelli fotovoltaici) sia per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti; sostituzione con unità di microcogenerazione).


 

Ammontare degli incentivi

L’ammontare dell’incentivo erogato non può eccedere il 65% delle spese sostenute.

In funzione della tipologia di intervento, delle caratteristiche del generatore installato e dell’ammontare dell’incentivo spettante è previsto che il rimborso sia erogato in una, due o cinque annualità. In particolare, il contributo viene erogato in una singola rata se l’incentivo spettante non supera i 15.000 euro.

Come accedere agli incentivi

L’incentivo viene erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), il quale ha creato un portale ad hoc.

I soggetti privati possono accedere agli incentivi del Conto termico solo attraverso accesso diretto, ovvero il soggetto responsabile deve presentare la scheda-domanda entro 90 giorni dal termine dei lavori e secondo le istruzioni che verranno specificate nelle regole applicative.

Le Amministrazioni pubbliche, invece, hanno a disposizione due procedure:

  • Accesso diretto (come sopra)
  • Prenotazione: il soggetto responsabile presenta la scheda-domanda a preventivo, prima della realizzazione dell’intervento (ma dopo la stipula del contratto di rendimento energetico con la ESCo)

L’incentivo può essere assegnato solo agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali.

 

Entrata in vigore del decreto e regole applicative

Il decreto non è ancora in vigore: entra in vigore trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 25 dicembre 2025.

Le regole applicative che disciplinano gli aspetti operativi e di dettaglio, tra cui l’elenco delle spese ammissibili per le imprese, le modalità e le tempistiche di richiesta degli incentivi, saranno pubblicate dal Ministero, su proposta del GSE, entro 60 giorni a partire dal 25 dicembre 2025.

 
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