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Il nuovo Superbonus del 110% per interventi di riqualificazione energetica

22/05/2020
Possibile optare per lo sconto in fattura al posto della detrazione fiscale.

A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 alcune tipologie di interventi mirati alla riqualificazione energetica degli edifici potranno beneficiare del Superbonus del 110% in 5 anni: è quanto previsto dall'articolo 119 del recente Decreto Rilancio. Nell’articolo 121 invece si specifica che al posto della detrazione è possibile optare per la cessione del credito anche tramite sconto in fattura, tornato in auge ma con l’importante novità che il credito è cedibile anche a banche e intermediari finanziari.
 
Tipologie di interventi incentivabili dal Superbonus:
  1. Interventi su parti comuni che permettono un salto di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, laddove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta
    (isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, caldaia centralizzata a condensazione in classe A, sistema ibrido o geotermia);
  2. Interventi su edifici unifamiliari che permettono un salto di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, laddove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore, sistema ibrido o geotermia);
  3. Altri interventi di efficientamento energetico fatti contestualmente ai 2 casi precedenti.
La detrazione per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda in condominio o casa singola è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
La detrazione per gli interventi di sostituzione d’impianto di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria in condominio o case singole è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
 
Per quanto riguarda il caso c) rientrano tra gli interventi contestuali tutti gli interventi già previsti dall’Ecobonus (ad es. l’installazione di infissi), l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (commi 5-8 art.119).
Per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano in nessuna delle casistiche previste dal Superbonus è sempre valido l’Ecobonus del 65% come in precedenza o il Bonus Casa del 50%.
 
Viene migliorato anche il Sismabonus; infatti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sale al 110% anche l’aliquota della detrazione delle spese in zona sismica 1, 2 e 3 per:
  • i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus al 50%);
  • i lavori che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni);
  • i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni).
Il Superbonus del 110% si applica quindi agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.
 
Come detto all’inizio, in alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (100%), anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
- la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari (viene quindi eliminato il vincolo di una sola cessione all’interno della filiera).