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Accedere alle detrazioni fiscali del 50-65%

Per accedere alle detrazioni fiscali del 50-65%, l’Attestato di certificazione energetica (A.C.E.), ora sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E), è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?

1 gennaio 2007
Il comma 1-ter dell’art. 6 del D. Lgs. n° 192 del 2005, modificato dal D. Lgs. 311/2006, ha stabilito che dal 1 gennaio 2007 l’A.C.E. di un edificio o di un'unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.

Inoltre, come previsto dal comma 1- bis dell’art. 11 del decreto su citato, fino all’entrata in vigore (25 luglio 2009) delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 50%, là dove richiesto), l’A.C.E. Ma come riporta chiaramente il punto 1-ter dell’art. 11 del D. Lgs. 192, ciò non è più consentito trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida nazionali. In questo modo è stato esteso in ambito nazionale quanto già era vigente nelle regioni in cui una legislazione locale imponeva da tempo la redazione dell'A.C.E.

26 luglio 2010
Pertanto, per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26 luglio 2010 o successivamente, è stato ritenuto obbligatorio l’A.C.E. per accedere alle detrazioni fiscali del 50%, eccezion fatta per gli interventi che il comma 24 della finanziaria 2008 e l'art. 31 della legge 99/09 esentano dall’obbligo, e per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007. Come accennato, sulla base del comma 1 ter dell’art.6 del D. Lgs. n°192 del 2005, si è ritenuto che possano ritenersi salvi i diritti acquisiti prima del 26 luglio 2010, garantiti dalle attestazioni di incarico conferite fino a questa data. Con il decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90 (che recepisce la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia), l’Attestato di Certificazione Energetica è stato soppresso e sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica.

4 agosto 2013
Pertanto, dal 4 agosto 2013, entrata in vigore della legge n°90, nei casi ove esso è previsto (e cioè nel caso di interventi ai sensi dei commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007), per accedere a questi incentivi, occorre ora redigere l’A.P.E. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, come riporta la Circolare del MiSE del 7 agosto 2013, “fino all’emanazione dei decreti previsti dall’art.4 del D.L. n°63, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’A.P.E. secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009 n°59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”. Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto, nei casi ove esso è previsto, sopra riportati nel dettaglio, si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'Attestato di Prestazione Energetica non deve essere coinvolto nei lavori (per ulteriori informazioni sui requisiti dei certificatori, si rimanda al D.P.R. 75/2013). Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch’esse detraibili.

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