In base all'art. 7, c. 2, lettera r) del D. L. 70/2011 e alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1/6/2012,
dal 1° gennaio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera.
Tuttavia
si consiglia di ignorare questa facilitazione solo "virtuale" in quanto il regime di applicazione dell'IVA permane diverso. Infatti, nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell'importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo l'aliquota è al 22% (dal 1/10/2013).
Qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche -
è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende (per i dettagli si veda il paragrafo 9 della "circolare entrate").