L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Si ritiene quindi che
coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8/09 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo
allegato E esclusivamente per via telematica. Si ricorda anche che è compito dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico previsto in seguito all'intervento: il relativo calcolo, a rigore, dovrebbe essere effettuato seguendo le direttive del DPR 59/2009 e applicando le norme UNI TS 11300.
Tuttavia, nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede più l'assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, ai fini della detrazione fiscale e in prima approssimazione, per quanto riguarda la voce da compilare sull'allegato E, si possono ipotizzare i risparmi indicati nell'esempio di calcolo semplificato pubblicato sul sito dell'Enea alla sezione
"Per i tecnici", e valevole solo per la sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione (non con una pompa di calore).
Si tenga presente che detto
esempio vale per un
appartamento tipo di 82 mq. Per un appartamento di metratura inferiore si può tuttavia tenere fermo il risparmio ivi indicato. Per un appartamento di superficie tra 82 e 164 mq, il risparmio va calcolato in proporzione. Se invece stiamo trattando di una casa isolata della stessa superficie, il risparmio in linea di massima va raddoppiato (condizione conservativa) rispetto a quello previsto nel caso di un appartamento. Oltre 164 mq e per qualsiasi altra tipologia di immobile, il risparmio va calcolato in maniera rigorosa. Infine ricordiamo che se ci si vuole comunque avvalere dell'aiuto di un tecnico, il compenso è ancora detraibile al 55%.