Nel mio appartamento riscaldato con un impianto a pompa di calore, ho sostituito un’unità esterna di condizionamento con un’altra più efficiente. Posso accedere alle detrazioni fiscali ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?
Il comma 5 dell’Art.1 del Testo Coordinato del "decreto edifici" definisce agevolabili ai sensi del comma 347, gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti a pompa di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Installato il nuovo generatore, com’è buona regola, per accedere alle detrazioni fiscali ai sensi di questo comma, la norma prescrive anche che debba necessariamente essere verificato e messo a punto il sistema di distribuzione.
Quanto riportato sopra costituisce il disposto normativo. In assenza di una specifica definizione del termine "sostituzione parziale" dell’impianto, consultato al riguardo anche il MiSE, si ritiene che per usufruire di questi incentivi, al di là dei diversi requisiti specifici, a seconda del tipo di impianto, che esso deve assicurare, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.
Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già esistente, poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è opinione ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi "parziali" che consistono nella sua sola sostituzione.