La normativa prevede che la compilazione del libretto sia
a cura del
responsabile dell’impianto.
Per responsabile dell’impianto si intende il
proprietario o l'
amministratore del condominio o un eventuale
terzo responsabile designato dal proprietario o dall’amministratore o, nel caso di singole unità immobiliari residenziali il conduttore, cioè l'occupante a qualsiasi titolo (compresi inquilini o comodatari).
Ciò significa che il proprietario dell’immobile è responsabile del libretto, è quindi tenuto a conservarlo e farlo compilare. Compete però all’
installatore o, se l’impianto è già esistente, al
manutentore, farsi carico della
compilazione del libretto e della
trasmissione dei dati al catasto regionale degli impianti termici (nelle regioni in cui esiste il catasto). Viene poi fornito all’installatore un
codice catastale per ogni impianto da apporre sul libretto. Il manutentore deve inviare al catasto regionale anche il
Rapporto dei controlli periodici.
Si ricorda che installatori e manutentori possono operare soltanto se in possesso dei
requisiti previsti dal
Decreto 37/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, e devono essere accreditati presso il Catasto regionale degli impianti termici, laddove esistente.
Per maggiori informazioni:
Guida Libretto d'impianto e Registro dell'apparecchiatura.